Contattaci per una prima consulenza gratuita compilando il questionario. Se hai dubbi sull’impugnabilità del silenzio rifiuto del rimborso di imposte, siamo a tua disposizione. L’impugnabilità del silenzio rifiuto del rimborso di imposte è un tema centrale in diritto tributario.
Il silenzio rifiuto
In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. In modo particolare, l’impugnabilità del silenzio rifiuto del rimborso di imposte può determinare se il contribuente abbia diritto a una tutela effettiva.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto l’impugnativa avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte. Inoltre, si è conformata agli orientamenti prevalenti in materia di proposizione del ricorso avente ad oggetto il rimborso di somme illegittimamente versate dal contribuente a titolo di imposta.
Il ricorso deve essere notificato all’Ente che ha emesso il provvedimento di rifiuto tramite ufficiale giudiziario. In alternativa, può essere notificato direttamente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla spedizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deve depositare, nella segreteria della Commissione tributaria competente, l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario. Oppure può depositare copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Pertanto, è importante conoscere l’impugnabilità del silenzio rifiuto del rimborso di imposte.
Il rifiuto al rimborso di imposta rientra tra gli atti impugnabili
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera g), del Dlgs n. 546/1992 è impugnabile il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti. Il rifiuto espresso è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego. Diversamente, in caso di inerzia protratta per 90 giorni successivi all’istanza, si forma il silenzio-rifiuto, anch’esso ritenuto espressamente impugnabile. Nondimeno, il ricorso contro il silenzio-rifiuto non è soggetto al termine decadenziale previsto per i provvedimenti espressi. Infatti, il silenzio-rifiuto è impugnabile dal contribuente nel termine di prescrizione del diritto che con esso si fa valere. In conclusione, l’impugnabilità del silenzio rifiuto del rimborso di imposte è sempre da considerare nelle controversie fiscali.
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