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Indice
Impugna estratto di ruolo Equitalia
La non più ammessa impugnabilità dell’estratto ruolo, oggi preclusa con effetto retroattivo dal nuovo comma 4 bis dell’art. 12 del dpr 602/1973, è derogabile solo laddove il contribuente dimostri, anche in appello, la ricorrenza di una delle condizioni di ammissibilità previste dalla norma. È il canone ribadito dalla sentenza n. 4669/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio. Il collegio laziale ha infatti accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma. La sentenza aveva accolto il ricorso della contribuente contro un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento per Irpef 2002, Ici 2008 e un avviso di iscrizione ipotecaria. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la regolare notifica degli atti presupposti.
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Impugna estratto di ruolo Equitalia Il giudizio di secondo grado
Nel giudizio di secondo grado, la Corte ha ritenuto fondato l’appello alla luce della modifica normativa sopravvenuta recata dall’art. 3-bis del dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021. Questa norma ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del dpr 602/1973. Tale disposizione limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto e attuale. Ad esempio, si può trattare dell’esclusione da procedure di appalto pubblico, oppure del blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del dpr 602/1973. Infine, è inclusa anche la perdita di specifici benefici nei rapporti con la p.a..
Il collegio ha dato anche rilievo alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 26283/2022, che ha affermato la retroattività della nuova disciplina ai processi pendenti. In tale sentenza, la Cassazione ha qualificato la norma come specificativa dell’interesse ad agire e dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117 cost..ù
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Il caso concreto
Applicando tali principi al caso concreto, la Cgt Lazio ha rilevato che la contribuente non aveva allegato né provato la sussistenza di alcuno dei pregiudizi qualificati richiesti dalla norma per rendere ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo. In assenza di tale dimostrazione, il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse giuridicamente rilevante. Ne conseguiva l’illegittimità della decisione di primo grado. La Corte ha quindi accolto l’appello erariale, annullando la sentenza impugnata e dichiarando la debenza integrale degli importi iscritti a ruolo. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del fatto che la definizione della controversia è dipesa dall’intervento normativo sopravvenuto e dal successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità. (…)
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La sentenza della Corte di Giustizia
Nel merito dei fatti il collegio valuta l’appello fondato alla luce della normativa medio tempore intervenuta. Si tratta della nota modifica legislativa di cui all’art. 12 comma 4 bis del dpr 602/73 per la quale l’impugnazione dell’estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
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La cassazione
Circa la retroattività di tale ius superveniens la Cassazione con la sent.Ss.uu. n. 26283/22, risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali, ha definitivamente sancito la retroattività di tale norma, introdotta dall’art. 3 bis del dl 21 ottobre 2021, n.146 (conv. con l. n. 215/21), affermando il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, dl n.146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando dpr n.602/73 art.12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della Cedu e all’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della convenzione”.
In sintesi, derivando la certa applicazione, anche ai processi pendenti, dell’art.12 comma 4-bis dpr 602/73 e non avendo dimostrato, la parte appellata, la sussistenza di almeno uno dei motivi di ricorso indicati dal predetto comma, l’impugnazione dovrà dirsi inammissibile perché carente dell’interesse giuridico qualificato. Per quanto sopra l’appello dell’agenzia delle entrate-riscossione deve essere accolto decretandosi la debenza integrale degli importi di cui si discute. (…)
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