Ricorda che l’estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali.
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Estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali
Il deposito da parte dell’ufficio dell’estratto di ruolo non può comportare alcuna prova sulla notifica degli atti presupposti di cui si sia eccepita la mancata conoscenza. In effetti, il principio secondo cui estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali viene ribadito costantemente in sede giurisprudenziale. Quest’ultimo, infatti, non costituisce documento sostitutivo della cartella. Tantomeno costituisce prova della sua notificazione. L’estratto di ruolo, quale riproduzione informatica dei dati contenuti nel ruolo, attesta l’esistenza del credito iscritto.
Tuttavia, non dimostra il perfezionamento del procedimento notificatorio. Questo è un elemento essenziale per la validità della pretesa azionata in via esecutiva
È il principio ribadito dalla sentenza n. 7421/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio. Il giudizio originava dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento con la quale la contribuente aveva eccepito, tra l’altro, l’omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottesi. Inoltre, era stata eccepita la prescrizione e ulteriori vizi formali. A conferma di quanto sopra, la Corte ha precisato che estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali nei ricorsi presentati.
La Corte ha richiamato, in chiave sistematica, i principi affermati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2022, ritenuti applicabili anche al giudizio tributario. In particolare, il concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 5, dpr 602/1973, è tenuto a conservare la copia della cartella di pagamento. E non può ritenersi liberato dall’obbligo di ostensione mediante il mero rilascio dell’estratto di ruolo.
La ricezione della intimazione di pagamento
L’omissione della notifica dell’atto presupposto determina un vizio procedurale che si riverbera sull’atto consequenziale, comportandone la nullità . Da questo punto di vista, l’estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali e non può essere considerato documento sufficiente.
Nel caso concreto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione si era limitata ad allegare l’estratto di ruolo. Tuttavia, non aveva prodotto le relate di notifica degli avvisi di accertamento indicati. Né aveva prodotto eventuali atti interruttivi successivi. Bisogna quindi ricordare la regola: estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali quando manca la documentazione a supporto.
Tale produzione documentale è stata ritenuta insufficiente. In assenza delle relate di notifica, l’intimazione risulta quindi affetta da nullità derivata, incidendo direttamente sulle garanzie difensive del contribuente.
Omessa notifica dell’atto presupposto
La Suprema Corte è ferma nell’affermare il principio secondo il quale la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni. Questo avviene allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Inoltre, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cassazione n. 7746/2022). Anche qui è importante osservare che l’estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali in assenza degli atti formali richiesti.
Estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali: le azioni per dichiarare la nullitÃ
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta exart. 19, comma 3, dlgs n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto.
Nel caso in esame la ricorrente ha espressamente opposto l’avviso di intimazione eccependo: “La nullità dell’atto impugnato per l’omessa notifica delle relative cartelle di pagamento In tema, con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto, da ritenersi validamente applicabili al giudizio tributario e condivisi dal collegio:
– il concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 5, dpr n. 602 del 1973, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
– qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
La sola allegazione dell’estratto di ruolo come prova dell’avvenuta notificazione degli atti presupposti non può, pertanto, ritenersi documento sostitutivo delle relate di notifica degli stessi. Ne consegue direttamente che l’omessa notifica costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Inoltre, va a incidere sulla garanzia di un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Assorbito ogni ulteriore motivo. Ciò dimostra ancora una volta che estratto di ruolo non giustifica la notifica delle cartelle esattoriali.
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