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Indice
- La comunicazione di iscrizione ipotecaria agenzia entrate
- La notifica dell’iscrizione ipotecaria non richiede la raccomandata informativa
- La notifica degli atti a mezzo di posta ordinaria
- La comunicazione iscrizione ipotecaria utilizza il servizio postale ordinario
- Assenza del destinatario
- La sentenza delle corte costituzionale
- Le garanzie per il destinatario dell’atto
- Il perfezionamento della notifica
La comunicazione di iscrizione ipotecaria agenzia entrate
La comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento del debitore delle somme richieste dall’agente della riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Non è imposta la notifica in base alle regole previste per gli atti giudiziari. Il provvedimento esecutivo può essere consegnato al domicilio del debitore.
E in caso di mancata consegna al destinatario, non va inviata la raccomandata informativa. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 3567 del 17 febbraio 2026.
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La notifica dell’iscrizione ipotecaria non richiede la raccomandata informativa
Per i giudici di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Di conseguenza, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992. Inoltre, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.
Il postino può attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario, “piuttosto che la consegna a mani del destinatario”. A differenza degli atti giudiziari, le norme che disciplinano il servizio postale ordinario non prevedono “l’invio della raccomandata informativa”.
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La notifica degli atti a mezzo di posta ordinaria
Gli atti tributari possono essere notificati dall’Agenzia delle entrate, e dagli impositori in generale, direttamente a mezzo posta ordinaria. Il principio vale per gli atti esecutivi, anche cautelari. Del resto, l’iscrizione ipotecaria è un provvedimento conservativo del patrimonio del debitore, finalizzato ad assicurare il pagamento delle somme dovute. Non sussiste alcun obbligo di avvalersi della procedure prevista per gli atti giudiziari. Pertanto, in caso di utilizzo del servizio postale ordinario non è richiesto l’invio della raccomandata informativa. In questo senso si era già espressa la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 24555/2024. Le notifiche postali dirette sono soggette a regole meno rigide rispetto a quelle dettate per gli atti giudiziari. Non è obbligatorio avvalersi del procedimento di notifica imposto per gli atti giudiziari.
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La comunicazione iscrizione ipotecaria utilizza il servizio postale ordinario
Quindi, in caso di utilizzo del servizio postale ordinario non è richiesta neppure la relata di notifica, ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario.
Quando l’ufficio finanziario procede alla notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982.
La notifica, inoltre, può essere eseguita a mezzo posta dall’amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore.
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Assenza del destinatario
L’atto non può essere recapito per temporanea assenza del destinatario. Perciò la notifica s’intende eseguita dopo dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, come precisato dagli Ermellini con l’ordinanza n. 3567/2023.
Il regolamento sul servizio postale ordinario non impone la comunicazione di avvenuta notifica. L’atto si ritiene regolarmente notificato per compiuta giacenza, anche se all’interessato non viene inviata la raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, imposta per gli atti giudiziari.
La sentenza delle corte costituzionale
A supporto di questa tesi viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2018. Secondo questa sentenza, può supplire alla mancanza della relata dell’intermediario l’invio dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna.
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Le garanzie per il destinatario dell’atto
Le garanzie per il destinatario. Per i provvedimenti fiscali la deroga alla procedura più garantista contemplata per gli atti giudiziari è sancita dall’articolo 14 della legge 890/1982.
Questa norma dispone che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere portati a conoscenza del contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
Tuttavia, nonostante il chiaro dettato della norma sopra citata, un problema di tutela del diritto di difesa del contribuente si pone con la notifica diretta degli atti tributari. La Consulta avrebbe dovuto rilevarlo.
Sussiste, poi, un contrasto tra norme che regolano la stessa materia.
In particolare, l’articolo 60 del dpr 600/1973 contiene disposizioni diverse. Non a caso la Cassazione (ordinanza 26938/2019) ha sostenuto che solo l’invio della raccomandata informativa rende legittima la notifica di un atto tributario in caso di momentanea assenza del destinatario.
Il perfezionamento della notifica
Per il perfezionamento della notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, compreso l’inoltro al destinatario e la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, in base a quanto previsto dal citato articolo 60.
Per la sua validità è sufficiente che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario, anche quando lo stesso non ne prenda materialmente visione perché si rifiuta di riceverlo o non lo ritira presso la casa comunale o l’ufficio postale.
È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore (ufficiale giudiziario, messo comunale) tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l’amministrazione sia tenuta ad assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Cassazione ha però precisato che il procedimento di notifica non ha mai come finalità di garantire al destinatario l’effettiva conoscenza, ma di assicurare un alto grado di conoscibilità dell’atto. Se l’interessato non ne viene a conoscenza per sua negligenza o per un suo espresso rifiuto di riceverlo, s’intende comunque formalmente notificato. L’orientamento dei giudici di legittimità sui mezzi di consegna dei provvedimenti tributari
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