Certamente l’autotutela conviene per i contribuenti
2 Mar, 2026.

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Certamente l’autotutela conviene per i contribuenti

L’amministrazione pubblica che annulla un atto in autotutela paga le spese. L’emanazione dell’atto tributario, successivamente annullato, costringe il contribuente a sostenere dei costi per la difesa in giudizio. Questi costi devono ricadere sull’ente impositore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 3588 del 17 febbraio 2026. Per i giudici di legittimità, “è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del dlgs n. 546/1992, in ragione dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell’amministrazione, avendo l’azione di quest’ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva”

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Certamente l’autotutela conviene per i contribuenti: autotutela e spese giudiziali

Anche in passato la Suprema Corte ha sostenuto che in caso di annullamento in autotutela di un atto tributario palesemente illegittimo, nel corso del processo, la compensazione delle spese rappresenta un privilegio ingiustificato per il Fisco. Questo privilegio viola le regole della parità delle parti e del giusto processo. Qualora venga dichiarata la cessata materia del contendere, la compensazione può essere disposta solo se la pretesa tributaria non è manifestamente illegittima. Anche i giudici di merito si sono allineati alla Cassazione. Dunque, nell’ipotesi di annullamento dell’atto in autotutela esercitata per illegittimità del provvedimento impugnato non va dichiarata la compensazione delle spese. Infatti, alla parte pubblica non deve essere riservato un trattamento privilegiato, nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo.

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Certamente l’autotutela conviene per i contribuenti :in presenza di manifesta infondatezza

 In presenza di una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, occorre applicare la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”. Ciò comporta l’addebito delle spese del giudizio a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se l’estinzione non fosse intervenuta.

Va ricordato che il giudice può condannare una delle parti al pagamento delle spese processuali d’ufficio, anche se manchi un’espressa richiesta della parte vittoriosa. La condanna può essere pronunciata nonostante il difensore della parte che ha avuto un esito positivo del giudizio non abbia presentato la nota spese.

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Le note spese

Se il difensore non produce la nota spese, il giudice deve provvedervi d’ufficio tenuto conto degli atti di causa. Il principio è che chi perde è tenuto a pagare le spese processuali. La vittoria non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. E non possono essere compensate le spese di lite solo perché la causa è di valore modesto. Si lede il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute.

Inoltre, subisce un evidente danno se i costi sostenuti superano quelli riguardanti il pregiudizio economico che ha inteso evitare proponendo ricorso. La giurisprudenza ha sostenuto che l’amministrazione pubblica è tenuta a pagare le spese processuali anche se non si costituisce in giudizio. Inoltre, l’obbligo sussiste anche se riconosce fondati i motivi di contestazione della pretesa tributaria eccepiti dal contribuente.

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Il pagamento delle spese

È tenuto a pagare le spese chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. A maggior ragione se la parte in causa soccombente è il Fisco, che dovrebbe agire con la dovuta cautela per evitare che il cittadino sostenga dei costi per difendersi in sede giudiziale. La condanna di chi soccombe in giudizio, la cui finalità è anche quella di deflazionare il contenzioso, deve tutelare la parte vittoriosa. Le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 14554/2015) hanno sostenuto che spetta al giudice decidere le controversie sulle spese legali che scaturiscono dalle liti tra contribuenti ed enti impositori.

Sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie su ogni accessorio relativo ai tributi nazionali e locali. L’espressione utilizzata dal legislatore nella formulazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 546/1992, laddove fa riferimento a ogni altro accessorio, ricomprende anche le spese processuali. Condanna e compensazione. Sulla compensazione delle spese sono intervenute delle novità normative in seguito all’emanazione del decreto legislativo 220/2023, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (111/2023).

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La parte vittoriosa

 La parte vittoriosa, infatti, non ha più diritto alla liquidazione delle spese sostenute qualora abbia prodotto dei documenti decisivi solo nel corso del giudizio. Nella liquidazione il giudice deve tener conto anche della chiarezza e sinteticità degli atti.

L’articolo 1 del decreto delegato ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 546/1992, aggiungendo come ulteriore previsione che le spese del giudizio devono essere compensate, in tutto o in parte, non solo nel caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, ma anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

La nuova disposizione ha la finalità, come indicato nella relazione ministeriale, di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione.

Inoltre, il giudice quando liquida le spese deve tener conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Nella liquidazione, dunque, assume rilevanza anche la nuova previsione che impone il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, la cui inosservanza deve essere valutata negativamente. Del resto, la compensazione ha natura eccezionale.

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La decisione del giudice

Il giudice arreca un danno alla parte vittoriosa se compensa le spese tra le parti e non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato alle spese la parte soccombente.

Può essere disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione.

A ciò si aggiunge la mancata produzione di documenti ritenuti rilevanti nella fase che precede il giudizio. La compensazione può essere disposta e motivata dal giudice in ragione della particolarità della questione trattata. Inoltre, anche la specificità della questione che forma oggetto del giudizio rientra nell’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di non addebitare a una parte i costi del processo.

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