Cartella di pagamento erronei interessi, impugna subito!
8 Giu, 2026.

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Cartella di pagamento erronei interessi, impugna subito!

La decadenza in seguito a mancato pagamento della rateazione del debito in sede di accertamento di avviso bonario non decorre dalla dichiarazione rilevante ai fini impositivi. Invece, decorre dalla rata non pagata o pagata in ritardo. Di conseguenza, se noti una cartella di pagamento erronei interessi impugna subito!

Gli interessi devono partire dalla rata non pagata

Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria della ordinanza n. 14256/2026 depositata il 14 maggio scorso. L’ordinanza consente di ricostruire l’esatto termine di decadenza in caso di notifica di una cartella di pagamento emessa a norma degli articoli 36-bis del dpr n. 602/1973 e articolo 54-bis del dpr n.633/1972. Ciò avviene in seguito alla decadenza della rateazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione.

L’ordinanza chiarisce che il termine di decadenza previsto dall’articolo 25, comma 1, del dpr 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento a seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione (per il mancato e/o tardivo pagamento di una rata dell’avviso bonario) decorre dalla data di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Inoltre, lo stesso principio si può applicare anche quando la rateazione concerne l’avviso bonario. Questo perché gli effetti del mancato e/o tardivo pagamento.

La cartella deve calcolare gli interessi decorrenti dal momento di decadenza

Il termine di decadenza si calcola a partire dal momento in cui si verifica l’inadempimento che determina la perdita del beneficio della rateizzazione. Ossia, si calcola dalla scadenza della rata non pagata. Assume che l’iscrizione a ruolo delle somme e la successiva emissione della cartella di pagamento discendeva dalla decadenza della contribuente dal beneficio della rateizzazione.

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Un accertamento fiscale può essere impugnato. Ma i termini sono stretti e ogni errore si paga caro.

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