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Indice
La sentenza della Cgt di II grado del Lazio
In materia di accertamento dei costi, l’ufficio può dimostrare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell’effettività delle operazioni. Tuttavia, non sono sufficienti elementi meramente formali. Lo ha ribadito la Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5163/2025.
In molte vertenze l’Agenzia entrate nelle operazioni di accertamento su operazioni con fornitori esteri è la questione centrale nella valutazione della prova dell’effettività delle operazioni.
Accertamento agenzia entrate
Nel caso di specie l’amministrazione contestava l’esistenza di operazioni inesistenti intercorse tra la ricorrente e un fornitore estero. La Corte ha ribadito che l’obbligo motivazionale è da ritenersi soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere an e quantum della pretesa.
Quanto al merito del recupero d’imposta, relativo alla prova dell’inesistenza delle operazioni e la valutazione della legittimità del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti, la Cgt ha valorizzato il complesso degli elementi raccolti dall’amministrazione. Tra questi elementi vi sono quelli di seguito elencati:
- la sovrapposizione soggettiva tra la società contribuente e il fornitore estero, riconducibili alla medesima persona fisica;
- l’assenza di una struttura organizzativa;
- l’inconsistenza dei rapporti commerciali dichiarati (interlocutori risultati estranei alla società estera) e la mancata produzione di documentazione extracontabile.
Inversione onere della prova
L’ufficio, quindi, ha potuto dimostrare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Tali indizi devono essere valutati nel loro complesso. In questo modo, ciascun elemento rafforza “vicendevolmente” l’altro.
Una volta assolto l’onere probatorio iniziale mediante presunzioni, si determina un effetto di inversione dell’onere della prova. Quindi, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.
Tuttavia, non era sufficiente la mera esibizione di fatture, scritture contabili o pagamenti, strumenti normalmente utilizzati anche per operazioni fittizie. La società non era stata in grado di fornire alcuna prova idonea a superare il quadro presuntivo delineato dall’ufficio. (…) Inammissibile per genericità e, comunque, infondata è, altresì, la doglianza con la quale si lamenta l’asserita violazione dell’art. 10 l. 212/2000. Va aggiunto che le questioni sollevate attengono spesso alla procedura Agenzia entrate accertamento fornitori esteri.
Invero, dalla corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione e la società contribuente, ampiamente riassunta nell’avviso d’accertamento senza contestazioni di controparte, emerge che l’ufficio ha costantemente reso partecipe il contribuente dello svolgimento dell’istruttoria. Inoltre, ha preso atto dei chiarimenti e della documentazione esibita dalla società. Risulta quindi rispettato il principio stabilito dal detto art. 10 l. 212/2000, secondo cui “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non di rado, Agenzia entrate accertamento fornitori esteri impone la massima attenzione sia nella fase istruttoria che nei chiarimenti successivi.
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