Ricordiamo che accomandante non risponde debiti sas, fattore importante da conoscere prima di qualsiasi decisione.
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Indice
Accomandante non risponde debiti sas
L’accomandante non risponde per l’Iva della sas. Il socio che non partecipa alla gestione non è responsabile in solido per il debito tributario della società di persone: l’accomandante, infatti, risponde entro i limiti della quota conferita all’ente in base all’articolo 2313
Cc, norma che regola soltanto i rapporti interni alla compagine sociale.
Ricorsa accomandante non risponde per i debiti dela sas.
Accomandante non risponde debiti sas
E dunque i creditori sociali, fisco compreso, non possono agire direttamente contro l’accomandante, che deve solo eseguire i conferimenti promessi alla società. A meno che l’interessato non perda il beneficio della responsabilità limitata o restino debiti insoluti dopo la liquidazione della sas. Il principio vale anche per l’Irap, mentre per le imposte sui redditi opera il meccanismo di trasparenza che imputa il reddito della società a ogni socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Ricorsa accomandante non risponde per i debiti dela sas.
La corte di cassazione
Così la Cassazione civile, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 16844 del 29/05/2026. Ipotesi tassative. È annullata per sempre l’intimazione di pagamento a carico della socia accomandante. Dopo la sentenza d’appello sfavorevole alla sas su Iva e Irap, la società è cancellata e il fisco notifica l’atto impoesattivo alla persona fisica. Bocciato il ricorso delle Entrate, la Suprema corte corregge la motivazione di merito: il punto dirimente non è la responsabilità limitata dell’accomandante ma la totale carenza di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della sas.
Ricorsa accomandante non risponde per i debiti dela sas.
La responsabilità verso i terzi vale solo per gli accomandari
La responsabilità illimitata verso i terzi vale solo per gli accomandatari, mentre per l’accomandante scatta solo in ipotesi tipizzate: inserimento del nome nella ragione sociale; violazione del divieto di immissione nella gestione; crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione. E il fisco nulla deduce sul punto né fa valere una responsabilità successoria del socio.
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