Accertamento tributario asd estinta
21 Mag, 2026.

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In caso di scioglimento dell’associazione non riconosciuta, la stessa resta in vita finché non siano definiti i rapporti giuridici ancora pendenti. Tuttavia, in questi casi si pongono diversi interrogativi anche in merito all’accertamento tributario asd estinta. Non trovano applicazione le procedure di liquidazione disciplinate dagli articoli ricompresi tra 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per le associazioni riconosciute.

Quindi, l’estinzione o la cessazione dell’associazione non riconosciuta non preclude, di per sé, all’Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo di sua esistenza.

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Accertamento tributario asd estinta

L’estinzione o la cessazione dell’associazione non riconosciuta non preclude, di per sé, all’Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo di sua esistenza. Inoltre, i creditori potranno far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, considerati successori universali seppur «sui generis». Se in colpa, i creditori potranno agire anche nei confronti dei liquidatori.

La validità dell’accertamento tributario Asd estinta

Deve ritenersi valido l’accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante. Questo è vero, atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale «successore» dell’associazione. Questo comporta l’irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata. Di rilevante importanza quanto stabilito nella parte finale dell’ordinanza oggetto del commento. Essa recita: «l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio ed anche nel giudizio di legittimità; conseguentemente la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio»

La legittimazione attiva

L’associazione sportiva, oramai estinta, non è legittimata ad impugnare atti. In tema di contenzioso tributario, infatti, l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento è improponibile. Inoltre, l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio ed anche nel giudizio di legittimità.

La decisione della cassazione

Per gli enti non riconosciuti, trova applicazione l’articolo 38 del codice civile. Ai sensi di questa norma, le persone che rappresentano l’associazione rispondono, se hanno agito in nome e per conto dell’associazione ed oltre al fondo comune, anche personalmente e solidalmente.

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Un accertamento fiscale può essere impugnato. Ma i termini sono stretti e ogni errore si paga caro.

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