Trust e fisco: Vantaggi e Rischi
30 Mar, 2026.

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In questo articolo analizziamo Trust e fisco: Vantaggi e Rischi.

Il trust è regolato dai seguenti dispositivi normativi:

  • circolare agenzia entrate 48/E del 2007;
  • circolare agenzia entrate 61/E del 2010;
  • circolare agenzia entrate 34 del 2022;
  • risposta interpello 81 del 20263.

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Trust e fisco: Vantaggi e Rischi, la circolare 48/e del 2007

Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie. Tuttavia, è opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia di trust. Ai fini dell’analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della relativa disciplina, occorre cogliere volta per volta, nei casi concreti, le peculiarità dei singoli trust. Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. In genere, il disponente trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee. Quest’ultimo li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee. Di conseguenza, non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Trust e fisco: Vantaggi e Rischi

L’Agenzia osserva che la contribuente, pur avendo rinunciato a taluni ruoli formali precedentemente ricoperti, conserva ancora una “notevole” capacità di incidere sui beni in trust. Il nuovo vestito giuridico non basta a cancellare una capacità sostanziale di influenza che continua a emergere dall’atto istitutivo.

Potere di nomina dei destinatari si indentifica con il controllo dei beni.

In particolare, pesa come un macigno la clausola che attribuisce all’istante un potere di nomina sui destinatari finali del patrimonio residuo e del reddito accumulato. Questo potere è esercitabile mediante testamento oppure tramite un contratto fiduciario revocabile destinato a diventare irrevocabile alla sua morte.

È un dettaglio che, letto frettolosamente, potrebbe sembrare solo successorio. In realtà, sul piano fiscale, dice molto di più. Infatti, dice che la contribuente conserva una chiave di accesso decisiva al destino finale dei beni. E quando il potere ultimo di orientare la destinazione economica del patrimonio resta nelle mani della persona fisica, il trustee perde quella piena autonomia che dovrebbe costituire il tratto distintivo del trust genuino.

L’autonomia del trust va dimostrata nei fatti, non soltanto dichiarata negli atti. L’evoluzione della prassi. La risposta a interpello n. 81/2026 si colloca dentro una linea di prassi ormai ben riconoscibile. In questa linea, l’Agenzia delle entrate ha progressivamente affinato il proprio approccio al trust: prima lo ha inquadrato nel sistema tributario. Successivamente, ne ha presidiato i possibili usi distorsivi. Infine, ne ha ricomposto la disciplina alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza. Il riconoscimento come soggetto passivo.

La circolare 48/E del 6 agosto 2007

La circolare 48/E del 6 agosto 2007 è il primo vero punto di sistemazione. L’Agenzia, dopo l’intervento della finanziaria 2007, riconosce il trust come soggetto passivo Ires e costruisce la grammatica fiscale dell’istituto: trust “opaco”, trust “trasparente”, trust “misto”, imputazione del reddito, adempimenti dichiarativi, prime coordinate sulla residenza e sulla fiscalità indiretta. È, per così dire, la fase costruttiva: il trust entra ufficialmente nel lessico fiscale italiano. In questo modo, viene trattato come figura da disciplinare, non da guardare con diffidenza pregiudiziale.

La circolare 61/E del 27 dicembre 2010

Con la circolare 61/E del 27 dicembre 2010, il baricentro si sposta nettamente dalla classificazione al controllo di genuinità. L’Agenzia non si limita più a spiegare come si tassa il trust. Inizia a chiedersi quando il trust meriti davvero di essere riconosciuto, fiscalmente, come tale. Da qui due passaggi fondamentali. Il primo è la nozione di “beneficiario individuato”: non basta che il nome compaia nell’atto. Occorre che il beneficiario esprima una capacità contributiva attuale, cioè sia titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento del reddito imputato. Il secondo, ancora più importante, è la teoria del trust interposto: sono fiscalmente inesistenti i trust istituiti e gestiti come mera interposizione nel possesso dei redditi. Questo accade soprattutto quando il trustee sia eterodiretto o il suo potere gestionale risulti limitato, anche soltanto di fatto, dalla volontà del disponente o dei beneficiari. Trust opachi e trasparenti.

La circolare 34/e del 20 ottobre 2022

La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 rappresenta la maturità di questo percorso.

L’Agenzia dichiara esplicitamente di fare il punto sulla disciplina dei trust alla luce delle modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza. Sul versante delle imposte dirette, il messaggio non arretra di un millimetro: se il trust è interposto, vengono meno le regole ordinarie costruite per i trust opachi e trasparenti. Di conseguenza, la forma giuridica non può prevalere sul reale assetto del potere.

La risposta 81/2026

La risposta 81/2026, dunque, non è soltanto un’altra presa di posizione sul tema dei trust esteri. È una riaffermazione, nitida, del primato della sostanza sulla forma. Si può cambiare il nome delle figure, trasferire ruoli a soggetti professionali, raffinare le clausole, rendere il trust irrevocabile, perfino collocarlo in un ordinamento che lo tratta come contribuente autonomo. Tuttavia, se la persona fisica continua a trattenere l’ultima leva di influenza, il fisco italiano considera quel distacco patrimoniale incompiuto.

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