Gli eredi pagano le imposte del defunto
21 Lug, 2025.

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L’obbligazione tributaria, come la maggior parte delle obbligazioni civilistiche, entra nell’asse ereditario e grava sugli eredi. Gli eredi pagano le imposte del defunto e il tema della successione del debito d’imposta del de cuius presenta molteplici peculiarità poiché, a seconda della tipologia di debito fiscale, muta il regime della soggettività: per talune fattispecie, infatti, gli eredi rispondono pro quota  ai sensi dell’ art 752 cc mentre, per le sole imposte sul reddito, gli eredi, ai sensi dell’ art 65 DPR 600/73 corrispondono del debito in via solidale tra loro.

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Gli eredi pagano i debiti del defunto

Il meccanismo successorio, in generale, comporta il trasferimento agli eredi di tutte le situazioni giuridiche (trasmissibili) facenti capo al defunto, incluse quelle di carattere tributario.

Questo principio vale, in generale, non solo per i debiti fiscali veri e propri, ma anche per gli obblighi di natura formale quali, per esempio:

  • presentazione della dichiarazione;
  • eventuali procedimenti pendenti.

L’ordinamento tributario non disciplina in modo compiuto il fenomeno successorio e, pertanto, occorre fare, necessariamente, riferimento alla normativa civilistica.

Il principio generale posto dall’art. 752 del codice cicvile è tale per cui l’erede subentra in tutte le situazioni soggettive trasmissibili del defunto, comprese quelle aventi natura fiscale.

Il secondo corollario che si ricava da questa disposizione è che i coeredi non rispondono solidalmente dei debiti ereditari bensì pro quota. Questa regola si estende anche ai debiti fiscali del defunto

Gli eredi pagano i debiti tributari del defunto

Per le imposte sui redditi esiste una responsabilità solidale degli eredi art. 65 dpr 600/73 . In materia di iva , gli obblighi fiscali derivanti da operazioni effettuate dal contribuente prima del decesso possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla morte. Tale previsione si limita, tuttavia, agli adempimenti connessi alle operazioni del defunto e non si estende agli atti compiuti dagli eredi in proprio, come nel caso della liquidazione dell’impresa: quanto detto lo si ricava dall’art. 35-bis, D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633.

Gli eredi non pagano le imposte del defunto

Merita di essere evidenziato, inoltre, che le sanzioni amministrative tributarie, disciplinate dal Dlgs 18 dicembre 1977 n 472 hanno natura afflittiva e vi è una significativa comunanza con i princìpi e con la disciplina posta in tema di sanzioni penali tributarie. Il principio ispiratore della disciplina introdotta dal Dlgs 472/77 è quello per cui la sanzione deve “punire” il trasgressore: conseguentemente, assume rilievo fondamentale l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa) e, limitandosi a quanto di interesse ai fini del presente contributo, la sanzione (irrogata o irrogabile al de cuius) non si trasmette agli eredi.

La notifica degli atti intestati

L’art. 65 in commento disciplina anche una fattispecie molto particolare e che, sovente, crea non poche difficoltà agli eredi: la notifica degli atti intestati al soggetto defunto La norma dispone che tale notifica possa essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione prevista dal secondo comma dell’art. 65, ossia la comunicazione del proprio domicilio fiscale.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per l’Amministrazione finanziaria, la notifica agli eredi (obbligati in solido per le imposte del dante causa) degli atti di accertamento o riscossione intestati al de cuius, secondo le disposizioni dell’art. 65 in commento (ossia nella forma collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del defunto), sia una mera facoltà.

Ad avviso della Corte, infatti, il comma 4 dell’art. 65 consente all’Ufficio, che sia a conoscenza dell’apertura successione, di effettuare la notifica personalmente e individualmente a ciascun singolo erede, anche in mancanza della comunicazione con cui l’erede indica il proprio domicilio fiscale.

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