In molti si chiedono se il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare. In assenza di una preventiva azione revocatoria l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale. In particolare, ciò vale specie quando la costituzione del vincolo risulta essere anteriore ai crediti azionati.
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Indice
- Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: la costituzione
- Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: Impiego e amministrazione
- Alienazione dei beni del fondo
- Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: la cessazione
- L’amministrazione del fondo patrimoniale
- L’autonomia del fondo patrimoniale
- L’azione revocatoria
Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: la costituzione
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione puo’ essere fatta con atto pubblico posteriore. Inoltre, la costituzione puo’ essere fatta anche durante il matrimonio.
Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: Impiego e amministrazione
La proprieta’ dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e’ regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Alienazione dei beni del fondo
Se non e’ stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita’ od utilita’ evdente. Il tribunale puo’ autorizzare in caso di necessita’ l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprieta’ appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Inoltre, puo’ altresi’ autorizzare l’alienazione in caso di utilita’ evidente, determinando le modalita’ per il reimpiego del prezzo. L’esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale garantisce il patrimonio familiare: la cessazione
La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta’ dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice puo’ dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo’ altresi’ attribuire ai figli, in godimento o in proprieta’, una quota dei beni del fondo. In caso contrario, se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
L’amministrazione del fondo patrimoniale
L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprieta’.
Se la proprieta’ appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente. In mancanza di designazione, spetta al marito.
L’autonomia del fondo patrimoniale
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 12 febbraio 2026. Il giudice ha ribadito che il principio di impignorabilità relativa sancito dall’art. 170 c.c. si estende anche alle misure cautelari reali, tra cui l’ipoteca esattoriale. In linea con la giurisprudenza di legittimità , elemento dirimente, nella vicenda, è però l’accertata estraneità dei debiti previdenziali ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale ha, infatti, sottolineato come tali obbligazioni trovassero mera occasione nel rapporto di lavoro del contribuente, senza incidere direttamente sul mantenimento del nucleo familiare. Tuttavia, il sostentamento risultava garantito da fonti diverse.
In tal senso, la decisione si colloca nell’alveo interpretativo che richiede un nesso funzionale tra debito e bisogni familiari. Questo nesso è necessario per legittimare l’aggressione dei beni vincolati.
L’azione revocatoria
Il giudice evidenzia come, in presenza di un fondo patrimoniale costituito anteriormente all’insorgenza dei crediti, l’amministrazione non possa procedere direttamente all’iscrizione ipotecaria. Tuttavia, deve previamente contestare il vincolo attraverso gli strumenti ordinari di inefficacia, quali l’azione revocatoria. La pronuncia chiarisce inoltre che la violazione del vincolo di destinazione non integra un mero vizio formale dell’atto. Piuttosto, incide sul presupposto sostanziale dell’azione esecutiva.
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