Partita iva impatriati consulenti Fao e tassazione
22 Mag, 2025

I funzionari delle organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni. I consulenti delle organizzazioni internazionali che risiedono in Italia, tuttavia, non godono dei regimi di esenzione e sono soggetti a tassazione. Per quanto riguarda la possibilità di apertura della partita iva usufruendo del regime fiscale dei soggetti impatriati , i consulenti Fao devono valutare attentamente la tassazione. In caso di presenza di un contratto di consulenza, quindi, occorre valutare attentamente l’opportunità di aprire una partita iva come consulenti Fao e fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Contattaci, quindi, se hai un contratto di consulenza con Fao e vuoi verificare se hai i requisiti per aprire una partita iva per impatriati compilando il questionario.

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I redditi dei consulenti Fao

Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare, pertanto, a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Ciò avviene nell’ambito della categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).

La base imponibile, quindi, per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Le collaborazioni, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730. Pertanto, è fondamentale dichiarare i compensi dei consulenti Fao nel quadro appropriato, considerando la partita iva impatriati consulenti Fao e tassazione. È necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi consulenti Onu.

L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW. Tale obbligo è per la dichiarazione dei redditi. All’interno del quadro devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.

Apertura partita iva consulenti Fao e tassazione

Il soggetto che possiede i requisiti deve rivolgersi ad un commercialista esperto per l’apertura della partita iva e per l’iscrizione alla camera di commercio competente.

L’iscrizione alla camera di commercio deve essere contestuale all’apertura della partita iva per i soggetti non iscritti ad albi professionali. L’operazione avviene nel modo seguente:

  • utilizzo del programma DIRE per la gestione di un’unica pratica in camera di commercio;
  • la scelta del codice Ateco;
  • la compilazione attraverso il programma DIRE del modulo AA9/12 dell’agenzia delle entrate;
  • la compilazione con il codice 2 del riferimento al regime agevolato;
  • il pagamento diritto camerale € 53.

Regime dei consulenti Fao e tassazione degli impatriati

IL nuovo regime agevolativo di cui all‘art 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 che, si applica ai contribuenti che trasferiscono dal periodo di imposta 2024 la residenza in Italia, stabilisce una riduzione del 50 per cento, entro i limiti di € 600.000 annui, dei proventi conseguenti a redditi di lavoro autonomo. In questo contesto, quindi, l’apertura partita IVA per impatriati rappresenta un’importante opportunità.

Iscrizione AIRE del consulente Fao impatriato

I lavoratori che intendono fruire dell’agevolazione devono, pertanto, trasferire la residenza nel territorio dello stato ai sensi dell’art 2 del Tuir . Per poter fruire dell’agevolazione , quindi, il lavoratore deve essere stato iscritto all’aire dello stato estero, facilitando, in questo modo, l’apertura della partita IVA per impatriati.

Redditi di lavoratore autonomo degli impatriati consulenti Fao

I redditi di lavoro autonomo prodotti in italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato, ai sensi dell’art. 2 del Tuir, entro il limite massimo di 600.000 euro concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo corrispondente ad almeno 4 anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta il loro trasferimento.

In presenza dei requisiti all‘art 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 il lavoratore può aprire, pertanto, una partita iva con il regime forfettario e applicare l’esenzione del 50 per cento dei compensi maturati dagli impatriati.

Rivolgiti ad un commercialista abilitato ed esperto per l’apertura della partita IVA per impatriati con il regime forfettario 2025.

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