La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, resa esecutiva per l’Italia con la legge 1318/1957, prevede l’esenzione da imposta per gli emolumenti corrisposti ai funzionari dipendenti. L’esenzione è riconosciuta, nell’interesse delle finalità istituzionali perseguite dalle Nazioni Unite, fintanto che i funzionari sono in servizio. Pertanto, è importante discutere la dichiarazione dei redditi pensionati Unicef e delle tasse a loro carico, poiché gli importi conseguiti a titolo di trattamento pensionistico, sebbene maturato presso la predetta struttura, assumono rilevanza reddituale non risultando più verificate le condizioni operative presupposte dalla norma. Parimenti, essi vanno evidenziati nel modello Red.
Indice
Le convenzioni internazionali
Quando i lavoratori dipendenti che operano in ambito internazionale vanno in pensione, devono prendere a riferimento, alternativamente: questa considerazione va fatta anche per ciò che riguarda le dichiarazioni tasse dei pensionati Unicef. È essenziale comprendere il legame tra dichiarazione dei redditi, pensionati Unicef e tasse.
- L’art. 18 del modello di Convenzione OCSE per determinare il loro trattamento fiscale, se sono dipendenti del settore privato;
- L’art. 19 del modello di Convenzione OCSE per determinare il loro trattamento fiscale, se sono dipendenti del settore pubblico.
Tuttavia, occorre chiedersi cosa debbano prendere a riferimento i dipendenti di organizzazioni internazionali che vanno in pensione. Il punto di partenza è che tali soggetti, sebbene possano essere definiti come “dipendenti pubblici internazionali” non lavorano per alcun governo, pertanto sono esclusi dall’applicazione dell’art. 19 del modello OCSE. Oltre a questo deve essere preso in considerazione che i trattati che istituiscono queste organizzazioni solitamente contengono norme relative al trattamento fiscale dei loro dipendenti, ma non per il trattamento dei redditi da pensione.
A questa conclusione è arrivata anche l’Agenzia delle Entrate, con l’unico documento di prassi sul tema, ovvero la Risoluzione n. 11/E/2000 in relazione ai redditi da pensione erogati dall’ nei confronti di soggetto residente in Italia. Secondo l’Agenzia, quindi, mancando disposizioni di esenzione, tali redditi da pensione sono imponibili in Italia ed assoggettati a tassazione IRPEF. Naturalmente, ove disponibili possono essere applicate le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (vedi l’art. 18 del modello OCSE sulle pensioni private). È essenziale considerare la dichiarazione dei redditi pensionati Unicef e tasse in questo contesto.
Redditi dei pensionati Unicef
L’accordo prevede esenzione per gli emolumenti corrisposti a funzionari e dipendenti. Tale esenzione tuttavia, opera fintanto che i funzionari restano in servizio. Ne consegue che a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’organizzazione, le pensioni da esse erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate a tassazione irpef. Come risultato, i pensionati Unicef e le loro dichiarazioni dei redditi e tasse devono rispettare queste regole. Pertanto, il legame tra dichiarazione dei redditi pensionati Unicef e tasse diventa centrale.
In questo caso, mancano le disposizioni negli accordi di sede e l’unico riferimento possibile è dato dall’art 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’organizzazione è soggetta a tassazione italiana dal momento di cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta essere tassato secondo le disposizioni ordinarie con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito irpef (risoluzione n 11/E/2000).
Alla termine della loro carriera, la dichiarazione dei redditi dei funzionari Unicef sarà necessaria. La dichiarazione dei redditi pensionati Unicef e tasse è fondamentale in questo processo.
La compilazione della dichiarazione dei redditi
Il compenso per la pensione è da assoggettare a prelievo Irpef tra i redditi del quadro C del modello Unico. Questo in quanto ascrivibile alla fattispecie prevista dalla categoria dei redditi da pensione del Tuir (Dpr 917/1986).
L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede, inoltre, un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, all’interno del quale devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Pertanto, la dichiarazione dei redditi pensionati Unicef deve includere anche questo aspetto: dichiarare i redditi dei pensionati Unicef e le tasse correlate.
Se sei un pensionato Unicef , contatta lo Studio Diano – Dottori Commercialisti – per una consulenza focalizzata sui redditi e dichiarazioni dei pensionati Unicef.
