Il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa a favore, entro i termini di decadenza per la notifica dell’accertamento, per correggere “errori od omissioni” che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile. In questi casi si può utilizzare l’Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute. Inoltre, l’Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute rappresenta una soluzione efficace per chi ha commesso errori o omissioni nella dichiarazione.
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Indice
- Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute : la tempistica della detrazione
- Gli adempimenti per la detrazione
- Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute il dies a quo
- Istituto della dichiarazione integrativa agisce in caso di errori
- Istituto della dichiarazione integrativa non agisce se non ci sono errori
Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute : la tempistica della detrazione
Nella risposta 58/2026, l’Agenzia traccia preliminarmente il quadro fondamentale in merito all’esercizio del diritto alla detrazione, rammentando che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, secondo periodo, del dpr n. 633/1972, tale diritto “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Gli adempimenti per la detrazione
In ordine agli adempimenti, il successivo art. 25, comma 1, prevede che il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’attività “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute il dies a quo
“il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura.
È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del dpr n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”. Pertanto, è importante conoscere l’Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute quando si verificano queste condizioni.
Istituto della dichiarazione integrativa agisce in caso di errori
Nella stessa circolare è stato inoltre precisato che “l’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa…, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile”, presentando tale dichiarazione nei termini di cui all’art. 57 del dpr n. 633/1972. Soprattutto in questi casi, l’Iva integrativa per recuperare le detrazioni perdute è uno strumento rilevante.
Nei detti termini, pertanto, il cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa per correggere “errori o omissioni” che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile.
Istituto della dichiarazione integrativa non agisce se non ci sono errori
Qualora il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta non è, dunque, riconducibile a ‘errori od omissioni’, ma a una scelta consapevole il contribuente non può recuperare la detrazione.
L’Agenzia ha così ribadito la posizione già espressa in merito alla possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa al fine di recuperare l’Iva afferente variazioni in diminuzione per le quali non sia stata tempestivamente azionata la procedura della nota di variazione ai sensi dell’art. 26, secondo e terzo comma, del dpr 633/1972.
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