Il regime iva delle prestazioni dell’avvocato a clienti esteri spiegato
30 Mag, 2025

Quando si parla di servizi legali offerti a clienti stranieri, è importante comprendere il regime IVA delle prestazioni dell’avvocato a clienti esteri spiegato in modo chiaro. Le prestazioni di consulenza rese a committenti non residenti possono essere di 4 tipologie:

  • committente persona fisica Ue;
  • committente titolare di partita iva Ue;
  • committente persona fisica extra Ue;
  • committente titolare di partita iva extra Ue.

Contattaci per una consulenza gratuita. Comprendere il regime IVA delle prestazioni dell’avvocato a clienti esteri spiegato è indispensabile per una corretta fatturazione.

Il regime iva delle prestazioni dell’avvocato a clienti esteri spiegato
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Regime iva dell’avvocato a cliente estero persona fisica Ue

La regola della territorialità prevista dall’art 7-ter del DPR 633/72 recita che quando si è di fronte ad operazioni business to consumer, la prestazione è imponibile nello Stato dove l’esecutore della prestazione ha la propria sede. Il professionista quindi emetterà fattura con Iva italiana, senza applicazione di alcuna ritenuta d’acconto.

Regime iva dell’avvocato a cliente estero titolare di partita iva Ue

La regola della territorialità, nel caso in cui l’avvocato abbia ricevuto un incarico da un committente titolare di partita iva UE, indicata nell’art. 7- ter dpr 633/72, recita che le operazioni business to business siano imponibili nello stato del soggetto committente. Il professionista emetterà fattura che ai fini iva risulterà non soggetta; questo ai sensi dell’art 7-ter comma 1 lett a del DPR 633/72. In fattura si dovrà espressamente indicare la dicitura inversione contabile. Conoscere il regime IVA delle prestazioni dell’avvocato a clienti esteri spiegato è cruciale per una corretta indicazione dell’IVA.

Regime iva dell’avvocato a cliente estero persona fisica extra Ue

La regola della territorialità prevista dall’art 7-ter del DPR 633/72 subisce una deroga, dettata dall’art 7 – septies DPR 633/72, che recita che non si considerano effettuate nel territorio dello stato prestazioni di consulenza tecnica e legale se effettuate a committenti privati residenti extra ue . Seguendo l’art 7 – septies DPR 633/72 il professionista dovrà emettere fattura con annotazione non soggetta.

Regime iva dell’avvocato a committente titolare di partita iva extra Ue

La regola, infine, in questo caso è dell’art 7-ter comma 1 lettera a del DPR 633/72; la prestazione è imponibile nel paese di residenza del committente. In fattura dovrà essere indicata la dicitura non soggetta a iva.

Contattaci, pertanto, per una consulenza gratuita compilando il questionario.

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