I termini di accertamento delle imposte sono un argomento spesso complesso. Contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto.
Indice
I termini di accertamento delle imposte
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate devono rispettare specifici termini per effettuare l’attività di accertamento che, con riferimento alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, sono principalmente collegati all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione o alla circostanza che la stessa non sia stata presentata. Vanno inoltre considerate talune deroghe che possono anticipare o posticipare i termini ordinariamente previsti, come ad esempio quelle connesse al regime premiale ISA e all’effettuazione di pagamenti tracciati (superiori a € 500) per i soggetti obbligati alla fattura elettronica nonché quelle specifiche connesse al CPB e alle sanatorie collegate. Nell’ambito dei termini, i verificatori tengono conto delle imposte accertamento.
I termini di accertamento delle imposte e i termini di decadenza ordinari
I termini di notifica degli avvisi di accertamento ai fini imposte sui redditi, IVA ed IRAP sono:
- in caso di dichiarazione presentata: al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di omessa dichiarazione: : al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, riferiti dunque ai termini delle imposte.
Anticipo dei termini di decadenza
I termini di notifica degli avvisi di accertamento ai fini imposte sui redditi, IVA ed IRAP sono:
- in caso di dichiarazione presentata: al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di regime Isa premiale (punteggio almeno pari a 8);
- in caso di dichiarazione presentata: al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di pagamenti tracciati per i soggetti obbligati alla fattura elettronica ( art. 3, D.Lgs. 127/2015 ) che hanno barrato le apposite caselle nel quadro RS, circa i termini di accertamento.
Proroga dei termini di decadenza
Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-25, l’art. 2-quater, comma 14, DL 113/2024, stabilisce che i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025. Nei casi con termini prolungati, si inseriscono gli accertamenti relativi a imposte.
Qualora, oltre al CPB, i medesimi soggetti abbiano aderito per uno o più anni tra il 2018, 2019, 2020 o 2021 (non è richiamato il 2022) alla sanatoria di cui al citato art. 2-quater, sono prorogati al 31.12.2027 i termini di decadenza per le annualità oggetto di sanatoria. Detta proroga, introdotta nel corso del 2024, non riguarda le ipotesi in cui i termini, al momento dell’entrata in vigore della stessa, erano già scaduti per effetto di un termine di decadenza anticipato. Così, ad esempio, in caso di regime premiale ISA per il 2018 la decadenza si è già verificata il 31.12.2023 e non può operare la proroga al 31.12.2027 introdotta nel 2024.
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