L’attività di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali, viene espletata sulla base dell’art 36-bis Dpr 600/73 e dell’art 54-bis Dpr 633/72 e si basa sulla base dei dati delle dichiarazioni precedenti oltre che dal controllo versamenti in acconto e saldo. L’avviso bonario può essere rateizzato e la gestione della decadenza della dilazione dell’ avviso bonario richiede attenzione ai dettagli e precise adempienze.
Il controllo formale viene espletato sulla base dell’art 36-ter del Dpr 600/73; si basa sul riscontro dei dati dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti, tipicamente riguarda oneri e ritenute subite.
Se ha ricevuto un avviso bonario contattaci per una consulenza gratuita. È possibile discutere anche la decadenza dilazione avviso bonario per trovare soluzioni efficaci.

Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Decadenza dilazione avviso bonario: cosa sapere
Indice
Il controllo automatico : avviso bonario
La comunicazione di irregolarità è inviata al contribuente o direttamente ovvero attraverso il suo intermediario. L’avviso bonario deve contenere i seguenti elementi considerati aspetti importanti per la dilazione e la decadenza :
- maggiore imposta o minor credito;
- sanzione ridotta ad 1/3 di quella originaria ;
- interessi calcolati sul tasso di interesse annuo dalla data in cui avrebbe essere effettuato il versamento all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di comunicazione;
- avvertenza che la sanzione ridotta è fruibile se il pagamento è effettuato entro 60 giorni.
- il modello f24.
Il pagamento rateizzato
Le somme dovute in base agli avvisi bonari possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In caso di rateazione la prima rata scade entro 60 giorni dalla ricezione; le rate successive scadono alla fine di ciascun trimestre successivo. Per operare la rateizzazione occorrono le seguenti informazioni:
- data di ricevimento della comunicazione;
- data di elaborazione della comunicazione;
- numero di codice atto.
Decadenza della dilazione dell’avviso bonario
Si decade dalla rateazione laddove non si versi entro 30 giorni l’importo della prima rata ovvero nel caso in cui non si paghi una delle rate successive entro la scadenza di quella immediatamente conseguente. Tuttavia, in base all’art 3 bis Dlgs 462 /97 in caso di inadempimento :
- con un ritardo non superiore a 7 giorni;
- con insufficiente pagamento delle somme non superiori al 3% e in ogni caso non superiori a € 10.000.
si configura la fattispecie del lieve inadempimento.
In caso di decadenza dalla rateizzazione la sanzione e gli interessi devono essere rapportati solo sul tributo residuo ai sensi e per gli effetti della circolare dell’agenzia delle entrate 17/E/2016 . Quanto detto è, inoltre, pienamente rispondente al dettato dell’articolo 15- ter comma 5 del Dpr 602/73; secondo tale disposizione nei casi di decadenza dal pagamento degli avvisi bonari la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/97 è commisurata all’importo non pagato .
