I dipendenti delle organizzazioni internazionali beneficiano, come noto, di particolari regimi di esenzione in riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle loro funzioni. Se sei un consulente con partita iva che lavora con Ifad, potrebbe essere utile consultare una guida completa sui vantaggi e obblighi fiscali. I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dagli accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell’attività dei secondi nonchè a prevedere taluni privilegi e immunità a favore dei relativi dipendenti.
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Indice
La normativa
Nell’ordimento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l’articolo 41 del DPR 601/73 che recita quanto segue: “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”. Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti da convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione. Ciò posto , si rileva come per Ifad (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), che si inserisce nella struttura Onu si faccia riferimento alla convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’assemblea generale dell’ Onu del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318.
I redditi dei consulenti Ifad
La convenzione citata prevede all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari (Officials) dell’Onu compresi nelle categorie individuate dal segretario generale, l’esenzione dell’imposta sugli stipendi. Tale esenzione , tuttavia, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari (officials) dell’organizzazione , mentre non trova applicazione ai contratti che attribuiscono la qualifica di consulenti.
Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare, pertanto, a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Ciò avviene nell’ambito della categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).
La base imponibile, quindi, per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Le collaborazioni, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730. Pertanto, è fondamentale dichiarare i compensi dei consulenti Fao nel quadro appropriato. È necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi consulenti Onu.
L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW. Tale obbligo è per la dichiarazione dei redditi. All’interno del quadro devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Interpello per apertura partita iva consulenti Ifad
Ci possono essere dubbi interpretativi sulla esatta definizione del contratto di consulenza. L’interpretazione corretta risulta essere fondamentale perché da essa dipende l’esenzione dell’imposizione fiscale per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Inoltre, l’istituto dell’interpello è lo strumento fondamentale per chiarire ogni dubbio in merito all’esatto comportamento da seguire. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente. Oppure la risposta deve arrivare entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.
Apertura partita partita iva e iscrizione camera di commercio per consulente Ifad
L’articolo 5 D.P.R. 633/72 stabilisce che il soggetto che esercita abitualmente l’esercizio di arti o professioni deve aprire la partita iva.
Il soggetto che possiede i requisiti deve rivolgersi ad un commercialista esperto per l’apertura della partita iva e per l’iscrizione alla camera di commercio competente.
L’iscrizione alla camera di commercio deve essere contestuale all’apertura della partita iva per i soggetti non iscritti ad albi professionali. L’operazione avviene nel modo seguente:
- utilizzo del programma DIRE per la gestione di un’unica pratica in camera di commercio;
- la scelta del codice Ateco;
- la compilazione attraverso il programma DIRE del modulo AA9/12 dell’agenzia delle entrate;
- la compilazione con il codice 2 del riferimento al regime agevolato;
- il pagamento diritto camerale € 53.
Tassazione consulente Ifa impatriato
In presenza dei requisiti all‘art 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 il lavoratore può aprire, pertanto, una partita iva con il regime forfettario e applicare l’esenzione del 50 per cento dei compensi maturati dagli impatriati.
I lavoratori che intendono fruire dell’agevolazione devono, pertanto, trasferire la residenza nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 2 del DPR 976/73. Per poter fruire dell’agevolazione , quindi, il lavoratore deve essere stato iscritto all’aire dello stato estero, facilitando, in questo modo, l’apertura della partita IVA per impatriati.
I redditi di lavoro autonomo prodotti in italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato , ai sensi dell’art. 2 del Tuir, entro il limite massimo di 600.000 euro concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo corrispondente ad almeno 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta il loro trasferimento.
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